Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 stabilisce i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo

Ecco i principali diritti garantiti:

1. Diritto alla non discriminazione

  • Non può essere rifiutata una prenotazione o l’imbarco di una persona con disabilità o a mobilità ridotta, salvo per motivi di sicurezza giustificati o per limitazioni fisiche dell’aeromobile.
  • Se viene negato l’imbarco, deve essere offerta un’alternativa accettabile o un rimborso.

2. Diritto all’assistenza gratuita negli aeroporti

  • Le persone con disabilità hanno diritto a un’assistenza adeguata sia negli aeroporti che a bordo degli aerei, senza costi aggiuntivi.
  • L’assistenza include:
    • Accompagnamento dall’arrivo in aeroporto fino all’imbarco e viceversa.
    • Aiuto nei controlli di sicurezza e doganali.
    • Assistenza per raggiungere i servizi igienici.
    • Supporto nella gestione di bagagli e attrezzature di mobilità (es. sedie a rotelle).
    • Se richiesto, possibilità di imbarcare un cane da assistenza.

3. Diritto all’assistenza a bordo

  • Trasporto gratuito di due dispositivi di mobilità (es. sedia a rotelle), compatibilmente con lo spazio disponibile.
  • Possibilità di sedersi vicino a un accompagnatore.
  • Assistenza per raggiungere i servizi igienici, se necessario.
  • Comunicazione delle informazioni essenziali sui voli in formato accessibile.

4. Diritto al risarcimento in caso di danni

  • Se sedie a rotelle o altre attrezzature per la mobilità vengono danneggiate o smarrite durante il trasporto, il passeggero ha diritto a un risarcimento.

5. Diritto alla formazione del personale

  • Il personale degli aeroporti e delle compagnie aeree deve ricevere formazione specifica per assistere le persone con disabilità nel rispetto delle loro esigenze.

6. Diritto a sporgere reclamo

  • Se i diritti non vengono rispettati, si può:
    1. Presentare un reclamo direttamente alla compagnia aerea o al gestore dell’aeroporto.
    2. Se il problema non viene risolto, sporgere reclamo presso l’autorità nazionale competente designata dallo Stato membro.

7. Sanzioni per le compagnie aeree

  • Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le compagnie aeree o gli aeroporti che non rispettano il regolamento.

In sintesi, questo regolamento garantisce uguaglianza di accesso ai voli per le persone con disabilità e stabilisce obblighi chiari per aeroporti e compagnie aeree affinché forniscano assistenza adeguata.

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Author: itadisa

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