Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 stabilisce i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Ecco i principali diritti garantiti:
1. Diritto alla non discriminazione
- Non può essere rifiutata una prenotazione o l’imbarco di una persona con disabilità o a mobilità ridotta, salvo per motivi di sicurezza giustificati o per limitazioni fisiche dell’aeromobile.
- Se viene negato l’imbarco, deve essere offerta un’alternativa accettabile o un rimborso.
2. Diritto all’assistenza gratuita negli aeroporti
- Le persone con disabilità hanno diritto a un’assistenza adeguata sia negli aeroporti che a bordo degli aerei, senza costi aggiuntivi.
- L’assistenza include:
- Accompagnamento dall’arrivo in aeroporto fino all’imbarco e viceversa.
- Aiuto nei controlli di sicurezza e doganali.
- Assistenza per raggiungere i servizi igienici.
- Supporto nella gestione di bagagli e attrezzature di mobilità (es. sedie a rotelle).
- Se richiesto, possibilità di imbarcare un cane da assistenza.
3. Diritto all’assistenza a bordo
- Trasporto gratuito di due dispositivi di mobilità (es. sedia a rotelle), compatibilmente con lo spazio disponibile.
- Possibilità di sedersi vicino a un accompagnatore.
- Assistenza per raggiungere i servizi igienici, se necessario.
- Comunicazione delle informazioni essenziali sui voli in formato accessibile.
4. Diritto al risarcimento in caso di danni
- Se sedie a rotelle o altre attrezzature per la mobilità vengono danneggiate o smarrite durante il trasporto, il passeggero ha diritto a un risarcimento.
5. Diritto alla formazione del personale
- Il personale degli aeroporti e delle compagnie aeree deve ricevere formazione specifica per assistere le persone con disabilità nel rispetto delle loro esigenze.
6. Diritto a sporgere reclamo
- Se i diritti non vengono rispettati, si può:
- Presentare un reclamo direttamente alla compagnia aerea o al gestore dell’aeroporto.
- Se il problema non viene risolto, sporgere reclamo presso l’autorità nazionale competente designata dallo Stato membro.
7. Sanzioni per le compagnie aeree
- Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le compagnie aeree o gli aeroporti che non rispettano il regolamento.
In sintesi, questo regolamento garantisce uguaglianza di accesso ai voli per le persone con disabilità e stabilisce obblighi chiari per aeroporti e compagnie aeree affinché forniscano assistenza adeguata.
